Rovina dell'edificio? La colpa è dei proprietari, non dell'amministratore di condominio
Nessun lavoro sugli edifici che minacciano rovina? La colpa è dei proprietari, e non dell'amministratore dello stabile.
La sentenza n. 50366 del 12.12.2019, emessa dalla VII Sezione Penale della Corte di Cassazione, non lascia spazio a dubbi ed anzi "certifica" l'estraneità dei gestori della cosa comune riguardo alla "concretezza del pericolo alle persone" , ogni qualvolta vi sia omissione - da parte dei proprietari stessi - degli adempimenti loro prescritti dalle ordinanze sindacali.
Gli Ermellini hanno così confermato quanto stabilito dalla Corte d'Appello di Bari, chiamata a decidere sulla richiesta riforma di una sentenza del Tribunale di Foggia resa il 14 luglio 2017, con la quale venivano condannati "alla pena condizionalmente sospesa di mesi uno di arresto in ordine al reato di cui all'art. 677, comma 3, del codice penale", i titolari di beni immobili in rovina che alcuna iniziativa avevano posto in essere a seguito delle disposizioni ricevute dall'Ente Civico.
Se già la Corte territoriale aveva affermato la piena validità del ragionamento posto in essere in primo grado dal Tribunale, con la recente sentenza della Cassazione si conclude dunque una vicenda che lascia tirare un vero e proprio respiro di sollievo agli amministratori condominiali, i quali - pur obbligati agli immediati interventi sulle aree pericolose in prossimità dei fabbricati "a rischio" - non possono e non devono temere che venga scaricata su di loro la irresponsabile condotta dei titolari dei beni ammalorati.